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AVVISO A TUTTI GLI R.S.P.P.

Decorrenza dell'aggiornamento per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) D.Lgs. n. 81/2008

  PREMESSO che Secondo quanto previsto dal comma 2, articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008 (in riferimento all'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), possono svolgere il ruolo di (RSPP) coloro i quali hanno frequentato i corsi di formazione Modulo A (formazione permanente), Modulo B (con obbligo di aggiornamento) e Modulo C (formazione permanente).   
CONSIDERATO che i soggetti indicati ai sensi del comma 5, articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008, sono "esonerati" alla frequenza dei corsi di formazione Modulo A e Modulo B previsti al comma 2, primo periodo, del medesimo articolo. CONSIDERATO che Relativamente al modulo B, sia nell'accordo che nelle successive linee interpretative, è specificato che: "Il credito ottenuto con la frequenza al modulo B è valido per cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni scatta l'obbligo di aggiornamento".   
CONSIDERATO che coloro i quali siano in possesso di uno dei requisiti del comma 5, articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008 prima dell'entrata in vigore del Decreto stesso, devono frequentare il corso di aggiornamento quinquennale per Modulo B entro cinque anni a partire dal 15 maggio 2008 data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008. ·         Coloro i quali siano in possesso di uno dei requisiti del comma 5, articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008 dopo il 15 maggio 2008 data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, debbono frequentare il corso di aggiornamento quinquennale per Modulo B a partire dalla data di conseguimento di uno dei requisiti del comma 5, articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2008 precedentemente citato.               
SI PRECISA QUANTO SEGUE   
Coloro i quali abbiano frequentato il corso di formazione Modulo C, possono esercitare il ruolo di RSPP SOLO dopo aver effettuato l'aggiornamento quinquennale del corso di formazione Modulo B (40, 60 o 100 ore secondo i macrosettori di appartenenza); in caso di mancato adempimento di tale obbligo, scatterebbe la perdita della propria "operatività", recuperabile solo con il completamento dell'aggiornamento. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.   
Conseguimento Laurea, ai sensi del comma 5, art. 32 D.Lgs. n. 81/2008 Aggiornamento quinquennale Modulo B (40, 60, 100 ore secondo i macrosettori di appartenenza)
Prima del 15 maggio 2008 A partire dal 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, ed entro i cinque anni successivi
Dopo il 15 maggio 2008 A partire dalla data di conseguimento della laurea, ai sensi del comma 5, art. 32 D.Lgs. n. 81/2008, entro i cinque anni successivi
  Informiamo inoltre che dal mese di ottobre 2015, al raggiungimento di almeno 20 iscritti, partiranno i corsi di Aggiornamento Modulo B di 40 e 60 ore.    

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RSPP di 60 ORE - ANNO 2015 (RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE) Modulo B Macrosettori 3, 4, 5, 7

Per ogni ulteriore chiarimento contattare l'ing. Francesco Brando all'indirizzo mail: cicciobrando@gmail.com oppure al n° 3496782030.

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