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Competenze Ingegneri su beni sottoposti a tutela. Sospensiva TAR Catania.

Il TAR CT fa chiarezza sulla corretta applicazione da parte della  Soprintendenza BB.CC.AA. dei dettami dell'art. 52 del R.D. n. 2537 del 1925 in merito alla competenza professionale dell'Ingegnere negli interventi progettuali aventi per oggetto i beni vincolati.

 

Nello specifico un ingegnere messinese si era visto revocare, da parte del Comune di Messina, l'incarico di progettazione esecutiva e direzione dei lavori per la messa in sicurezza di un edificio scolastico cittadino sol perché la Soprintendenza ai BB.CC.AA. si era rifiutata, in sede di conferenza dei servizi, di esaminare il progetto in quanto redatto solo dalla figura professionale di Ingegnere.

 

A dire della Soprintendenza, infatti, l'art.52 del R.D. n.2537 del 1925 che regola le competenze professionali dell'Ingegnere e dell'Architetto, trattandosi di bene vincolato, avrebbe obbligato il Comune di Messina ad affidare la progettazione e la direzione dei lavori ad un Architetto.

 

L'ingegnere si è rivolto al TAR Catania dove si è anche costituito ad adiuvandum I'Ordine degli Ingegneri di Messina.

 

Il Tribunale Amministrativo con ordinanza n. 932 depositata lo scorso 05 dicembre ha accolto la domanda cautelare rilevando che la riserva professionale in favore dell'Architetto contemplata dall'art. 52 del R.D, n. 2537 del 1925 in caso di edifici vincolati opera soltanto per "l’edilizia di rilevante carattere artistico" e non già per le attività impiantistiche e per le "opere edili in senso stretto", che rientrano tutti "nella sfera di competenza propria della figura professionale dell’Ingegnere".

 

Il Presidente

Ing. Santi Trovato

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