Modulistica

Vedi anche:

Richiesta Terna

Categoria: TERNE

Dispone l'art. 7 della legge 1086/1971 che tutte le opere in cemento armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica che assolvono una funzione statica devono essere sottoposte a collaudo.

Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

La nomina del collaudatore spetta committente.

Quando peraltro non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere all'Ordine provinciale degli Ingegneri o degli Architetti la designazione di una terna di nominativi fra i quali andrà a scegliere il collaudatore.

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